Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle attività didattiche).

      1. È istituito, nel sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, l'insegnamento dell'educazione di genere.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado prevedono l'adozione di misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere, che garantiscono l'esercizio paritario dei diritti tra uomini e donne nonché la libera espressione dello specifico di ciascun genere e che comprendono attività finalizzate a promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'esercizio della tolleranza e della libertà nell'ambito dei princìpi democratici di coabitazione, affinché l'educazione sia volta alla soppressione degli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i due generi sia nell'ambito della coppia sia nella società, come previsto dalle linee di indirizzo della risoluzione 2006/2132(INI) del Parlamento europeo, del 13 marzo 2007, su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010.